Imposte di successione, catastale e ipotecaria: l’Erario non può pretenderne il pagamento prima della conclusione del procedimento di liquidazione concorsuale dell’eredità

Febbraio 26, 2020by Studio Legale Mauro

Le conseguenze giuridiche dell’accettazione con beneficio di inventario del compendio ereditario, e segnatamente la responsabilità limitata del successore mortis causa per le passività ereditarie, risultano opponibili a tutti i creditori, e quindi anche all’Amministrazione patrimoniale e finanziaria dello Stato. A tale Amministrazione, pertanto, non è consentito di pretendere dal successore universale il pagamento delle imposte di successione, catastale e ipotecaria, prima della conclusione del procedimento di liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata, e comunque sempre a condizione che vi siano delle attività spettanti all’erede che residuano dopo la liquidazione stessa.

(Cassazione 11/05/2018, n. 11458; Cassazione 15/07/2015, n. 14847; e Cassazione 21/02/2008, n. 4419)

IN SINTESI: Impossibilità per l’Erario di pretendere il pagamento delle imposte di successione, catastale e ipotecaria prima della conclusione del procedimento di liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata

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