Esercizio dell’azione di riduzione nei confronti di terzi? È necessario il perfezionamento dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

Febbraio 26, 2020by Studio Legale Mauro

In materia successoria, l’articolo 484 del Codice Civile, con riferimento all’accettazione beneficiata, descrive una fattispecie a formazione progressiva costituita dai due momenti della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, da un lato, e della precedente o successiva effettuazione dell’inventario dei beni ereditari, dall’altro lato.

Ne deriva che nessuno dei due elementi costituitivi della fattispecie giuridica in esame, può essere considerato autonomamente idoneo a determinare il beneficio, ossia la limitazione della responsabilità del successore mortis causa per i debiti ereditari.

Invero, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario comporta, quale suo effetto immediato, unicamente l’acquisizione, da parte del delato, della qualifica di erede puro e semplice, senza perciò determinare ancora, a favore del successore universale, l’auspicata responsabilità limitata per le passività ereditarie. Di tale prerogativa, infatti, l’erede può avvalersi soltanto allorché procede anche alla redazione dell’inventario.

Prima di allora, pertanto, ai sensi dell’articolo 564 del Codice Civile, al successore mortis causa non è consentito l’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti di terzi, giacché, come è noto, a tal fine è richiesto, per l’appunto, il perfezionamento dell’accettazione con beneficio d’inventario.

(Cassazione 27/05/2019, n. 14442; Cassazione 12/04/2018, n. 9099; Cassazione 12/04/2017, n. 9514; e Cassazione 09/08/2005, n. 16739)

IN SINTESI: L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario quale fattispecie a formazione progressiva necessaria all’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti di terzi

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