Poiché il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati; mentre i condomini, che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, devono dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, n.5062