Diritto di accettazione dell’eredità dei chiamati in subordine: il relativo termine di prescrizione non è sospeso in caso di mancanza di accettazione beneficiata da parte della persona giuridica

Febbraio 28, 2020by Studio Legale Mauro

Le persone giuridiche possono acquistare un’eredità soltanto mediante accettazione con beneficio d’inventario, ricorrendo alla forma solenne richiesta dall’articolo 484 del Codice Civile. In caso contrario, anche ove fossero immesse nel possesso dei beni ereditari, il termine di prescrizione di cui all’articolo 480 cod. civ., non subirebbe sospensione alcuna per i chiamati ulteriori all’eredità, a differenza di quanto invece normalmente avviene allorché l’accettazione dell’eredità medesima da parte dei primi chiamati, venga annullata o dichiarata nulla.

(Cassazione 27/05/2019, n. 14442, e Cassazione 19/10/98, n. 10338)

IN SINTESI: Impossibilità di sospensione del termine di prescrizione del diritto di accettare riconosciuto ai chiamati all’eredità in via ulteriore, in caso di mancanza di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario da parte della persona giuridica chiamata in via principale

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