La delibera di approvazione del consuntivo per lavori straordinari non può essere impugnata per ragioni di convenienza economica

Febbraio 28, 2020by Studio Legale Mauro

I condomini non possono sollecitare il sindacato dell’autorità giudiziaria sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari e di ripartizione delle correlate spese, censurando, ad esempio, l’opportunità della scelta dell’appaltatore operata dall’assemblea, o l’accettazione di un preventivo di spesa meno vantaggioso di quello contenuto in altra offerta; né possono impugnare la decisione assembleare sostenendo l’inutilità o l’irrazionalità dei lavori approvati. Rimane, dunque, configurabile l’annullabilità in sede giudiziaria di una delibera della assemblea dei condomini per ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio soltanto nel caso di decisione che, sulla base di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, arrechi, grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell’art. 1109 c.c., n. 1 (fattispecie in cui alcuni condomini avevano impugnato le deliberazioni assembleari con cui era stato approvato il consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio ad un costo superiore a quello preventivato originariamente).

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, n.5061

Studio Legale Mauro