Sull’azione di riduzione proposta nei confronti di un convenuto che è legittimario al pari dell’attore

Febbraio 28, 2020by Studio Legale Mauro

Il Supremo Collegio, con ordinanza del febbraio 2020, ha inteso ribadire il principio di diritto secondo il quale l’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti di un soggetto a cui, al pari dell’attore, è riconosciuta la qualifica di erede necessario, presuppone che il de cuius abbia disposto, con donazione o per testamento, di una porzione tale del proprio patrimonio a favore di parte convenuta, da determinare una situazione per la quale al beneficiario sia pervenuta non solo la quota di riserva che gli competeva, ma anche un’ulteriore quantità di beni il cui valore, concorrendo al superamento della quota disponibile, ha contribuito a causare la lesione di legittima lamentata da parte attrice.

In casi del genere nondimeno, prosegue la Suprema Corte, anche la porzione di legittima del legittimario convenuto è da considerarsi intangibile, tanto che sullo stesso, al fine di contenere entro i limiti di legge la portata dei provvedimenti giudiziali volti a reintegrare la legittima dell’attore, non grava in alcun modo l’onere di formulare in giudizio domande o eccezioni particolari.

Ad un risultato siffatto, invero, conclude il giudice di legittimità, si approda naturalmente grazie all’operare dei principi accolti negli articoli 555, 558 e 559 del Codice Civile, i quali espressamente s’incaricano di sancire l’assoluta irrilevanza della circostanza per la quale la riduzione delle disposizioni donative o testamentarie eccedenti la disponibile, e previste a favore del convenuto, non sia sufficiente all’integrazione della quota di legittima spettante a parte attrice.

(Cassazione 21/02/2020, n.4694)

IN SINTESI: L’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti di un soggetto a cui, al pari dell’attore, è riconosciuta la qualifica di erede necessario, e l’intangibilità della quota di riserva del legittimario convenuto

Studio Legale Mauro