La dichiarazione di successione: cos’è, modalità e termini di presentazione, soggetti obbligati ed esonerati, presentazione tardiva, sanzioni, voltura catastale degli immobili ereditari

La dichiarazione di successione rappresenta la modalità burocratica prevista dal nostro Ordinamento giuridico, attraverso la quale determinati soggetti, allo scopo di consentire l’individuazione e la precisa quantificazione delle imposte dovute all’Erario, adempiono all’obbligo che viene loro imposto dalla normativa vigente, di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apertura di una successione mortis causa che, è bene rammentare, per legge si verifica nel momento stesso del decesso dell’ereditando e nel luogo del suo ultimo domicilio.

Si tratta, pertanto, di un adempimento obbligatorio di natura esclusivamente fiscale – che non può quindi mai comportare accettazione tacita dell’ereditàgrazie al quale l’Amministrazione finanziaria dello Stato viene a conoscenza dell’esatto ammontare del patrimonio ereditario.

La presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata unicamente per via telematica, nel termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione.

Tuttavia, per coloro che accettano l’eredità con beneficio d’inventario nel predetto termine annuale, i 12 mesi iniziano a decorrere soltanto dal momento in cui giunge a scadenza il termine previsto dalla normativa privatistica per la formazione dell’inventario.

In tale contesto, i soggetti che sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione sono: 1) i chiamati all’eredità, ossia le persone fisiche o giuridiche che pur non avendo accettato l’eredità, sono ancora nella condizione di farlo e perciò di ereditare; 2) gli eredi, cioè coloro che hanno provveduto ad accettare espressamente o tacitamente l’eredità del defunto; 3) i legatari, e quindi i successori a titolo particolare a cui l’ereditando, per testamento, ha destinato beni o diritti patrimoniali specifici; 4) i rappresentanti legali di eredi o legatari; 5) coloro che sono temporaneamente immessi nel possesso dei beni di una persona scomparsa da almeno due anni, di cui il Tribunale, con sentenza, ha dichiarato l’assenza; 6) gli amministratori dell’eredità, i quali, nei casi particolari previsti dal codice di diritto sostanziale, vengono nominati col compito di provvedere al compimento dei necessari atti di vigilanza e conservazione dei beni ereditari; 7) i curatori dell’eredità giacente che il Tribunale nomina allorché nessun delato abbia ancora accettato l’eredità o sia in possesso di beni ereditari, e a cui è assegnato l’incarico di gestire il patrimonio del de cuius fino all’accettazione dell’eredità medesima; 8) gli esecutori testamentari, ossia coloro ai quali il testatore ha affidato il compito di curare l’esecuzione delle varie clausole del testamento; 9) i trustee, vale a dire gli amministratori del trust in cui il defunto ha fatto confluire beni e diritti, affinché venissero gestiti nell’interesse dei beneficiari o per una finalità specifica.

Ciò chiarito, si osserva che la presentazione tardiva della dichiarazione di successione da parte degli obbligati, comporta l’applicazione di sanzioni di carattere pecuniario che risultano essere tanto più gravose quanto maggiore è il ritardo riscontrato, in proposito, dalla Pubblica Amministrazione.

Se però la dichiarazione non viene presentata nei 6 anni successivi alla morte del de cuius senza che l’Agenzia delle Entrate abbia nel frattempo provveduto all’accertamento della relativa violazione di legge e all’applicazione delle surriferite sanzioni, queste ultime si prescrivono unitamente agli interessi di mora altrimenti dovuti, consentendo così ai soggetti interessati di presentare tardivamente la dichiarazione di successione e di versare soltanto i tributi ad essa collegati (imposta di successione, ipotecaria, catastale, di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali) nella misura prevista al momento dell’apertura della successione, con l’esclusione di qualsivoglia penalità.

Non è poi superfluo rammentare che ove esistano più persone obbligate alla presentazione della dichiarazione, si ritiene sufficiente che anche solo una di esse provveda all’effettuazione dell’adempimento burocratico di natura fiscale di cui qui si tratta.

Giova infine ribadire che la dichiarazione di successione deve essere presentata – avvalendosi unicamente dei servizi telematici messi a disposizione appositamente dall’Agenzia delle Entrate – o personalmente dal dichiarante, o da intermediari autorizzati come i centri di assistenza fiscale e i professionisti, ovvero dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo dell’ultima residenza nota del defunto.

Oltre a ciò, si rileva che se il de cuius al momento del decesso risiedeva all’estero, ma in precedenza era stato residente in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo dell’ultima residenza nota in Italia.

Non sono invece tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione coloro che nel termine di 12 mesi dall’apertura della successione abbiano espressamente rinunciato all’eredità o, non essendo in possesso di beni ereditari, abbiano domandato all’Autorità giudiziaria, la nomina di un curatore dell’eredità giacente.

Parimenti, non esiste obbligo di dichiarazione qualora il patrimonio ereditario sia devoluto al coniuge superstite ovvero ai parenti in linea retta del de cuius, sempreché il valore dell’asse ereditario sia inferiore o pari a 100.000 euro, e a condizione che nello stesso compendio ereditario non siano ricompresi né beni immobili, né diritti reali immobiliari.

Resta da precisare, in conclusione, che unitamente alla dichiarazione di successione trasmessa per via telematica, è ora possibile presentare, in modo automatico, anche la domanda di volture catastali degli immobili presenti nell’eredità.

L’utente, nondimeno, può espressamente rinunciare a tale possibilità e optare quindi per la presentazione cartacea della domanda di volture, la quale, però, dovrà essere improrogabilmente inoltrata nel termine di 30 giorni dalla registrazione del modello di successione, o all’Ufficio del Catasto della provincia nel cui territorio si trova l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata registrata la successione stessa, o all’Ufficio del Catasto della provincia nel cui territorio sono situati i beni immobili da volturare.

Fatte queste doverose premesse, va altresì segnalata la dibattuta opinione della Suprema Corte secondo la quale la voltura catastale di un bene immobile ereditario da parte del chiamato all’eredità, comporta necessariamente accettazione tacita dell’eredità medesima.

Si rende quindi noto, al riguardo, che sul tema si è espressa in varie occasioni anche la giurisprudenza di merito, la quale, contestando apertamente l’interpretazione fornita dal giudice di legittimità, ha considerato e considera la volturazione di unità immobiliari nel contesto successorio, come un semplice adempimento di natura fiscale.

Studio Legale Mauro