Accettazione con beneficio d’inventario: il provvedimento del giudice che nega il prolungamento del termine per la redazione dell’inventario non può essere impugnato per Cassazione

Il provvedimento mediante il quale l’Autorità giudiziaria, in materia di accettazione beneficiata, respinge la richiesta di prolungamento del termine stabilito dalla legge per l’effettuazione dell’inventario (differimento che peraltro sarebbe stato possibile concedere una volta sola, stante la perentorietà del termine fissato col decreto di proroga), non è ricorribile per Cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Carta Costituzionale, giacché tale misura, per un verso, conclude una procedura di natura non contenziosa sprovvista di un autentico contraddittorio, e, per altro verso, essendo modificabile e revocabile in forza dell’articolo 742 del codice di rito, non esprime un pronunciamento decisorio e definitivo sulle posizioni di diritto soggettivo a cui pure si riferisce.

(Cassazione 15/12/2016, n. 25891, e Cassazione 08/02/2010, n. 2721)

IN SINTESI: La non ricorribilità per Cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Carta Costituzionale, del provvedimento col quale l’Autorità giudiziaria, in materia di accettazione beneficiata, respinge la richiesta di differimento del termine stabilito dalla legge per l’effettuazione dell’inventario

Studio Legale Mauro