Prescrizione del diritto di accettare l’eredità da parte dei figli naturali non riconosciuti

Febbraio 8, 2020by Studio Legale Mauro

Per i figli naturali non riconosciuti e giudizialmente dichiarati tali in un momento successivo al decesso del genitore, il termine prescrizionale di dieci anni previsto per l’accettazione del compendio ereditario di cui all’articolo 480 cod. civ., può cominciare a decorrere soltanto con la definitività e l’immodificabilità del provvedimento giudiziario relativo all’accertamento del loro status, considerata l’impossibilità giuridica per loro, fino a quel momento, di accettare l’eredità.

Tutto ciò in applicazione del disposto combinato di cui agli articoli 480 e 2935 del Codice Civile, così come delineato dall’intervento interpretativo della Consulta con sentenza n. 191 del 29 giugno 1983.

Cassazione 10/04/2013, n. 8776, e Cassazione 19/10/93, n. 10333

IN SINTESI: Decorrenza del termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità da parte dei figli naturali non riconosciuti e giudizialmente dichiarati tali in un momento successivo al decesso del genitore

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