Prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità da parte dei chiamati in subordine: la revoca della rinuncia all’eredità da parte del primo chiamato è, a tal fine, irrilevante

Febbraio 8, 2020by Studio Legale Mauro

A norma dell’articolo 480 del Codice Civile, il termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità riconosciuto ai chiamati in subordine, si considera sospeso dal momento dell’accettazione dei primi chiamati fino al venir meno del loro acquisto ereditario.

Ne deriva che ove il chiamato che abbia precedentemente rinunciato all’eredità decida di revocare detta rinuncia, agendo quindi in giudizio contro i coeredi per la divisione ereditaria, il giudicato che viene così a formarsi, produce l’effetto di far considerare come mai sospeso il suddetto termine prescrizionale il quale, per i chiamati ulteriori, deve perciò ritenersi definitivamente decorso dopo dieci anni dall’apertura della successione, assumendo esclusivamente rilevanza, al riguardo, la rinuncia del primo chiamato.

(Cassazione 27/09/2012, n. 16426, e Cassazione 14/11/81, n. 6032)

IN SINTESI: Irrilevanza della revoca della rinuncia all’eredità del primo chiamato, sul decorso del termine prescrizionale del diritto di accettazione dell’eredità riconosciuto ai chiamati in via ulteriore

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