Accettazione presunta dell’eredità: è possibile anche per la moglie che, dopo la morte del marito, continui ad abitare la casa coniugale

Se a seguito dell’apertura della successione legittima del marito, la moglie – considerato che nella quota ereditaria a lei spettante ai sensi dell’art. 581 cod. civ. non possono essere ricompresi in alcun modo i diritti di uso e di abitazione – continua ad abitare la casa coniugale e a fare uso degli arredi ivi esistenti, trova applicazione il dettato normativo di cui all’articolo 485 del Codice Civile, che prevede che in caso di possesso di beni del patrimonio ereditario da parte di un chiamato all’eredità che non procede alla formazione dell’inventario nei tre mesi dalla data di apertura della successione, si produca un’accettazione pura e semplice, senza quindi possibilità di beneficio d’inventario, dell’eredità stessa.

(Cassazione 22/01/2020, n. 1438; Cassazione 27/02/2019, n. 5755; e Cassazione 05/05/2008, n. 11018)

IN SINTESI: Accettazione pura e semplice dell’eredità da parte del coniuge superstite che, a seguito dell’apertura della successione ab intestato del consorte deceduto, abbia continuato ad abitare nella casa coniugale senza procedere, nel termine di legge, a realizzare l’inventario dei beni ereditari

Studio Legale Mauro