L’accettazione presunta dell’eredità può essere determinata anche dal possesso di un singolo effetto personale del de cuius

Affinché si determini l’accettazione presunta dell’eredità di cui tratta l’articolo 485 del Codice Civile, non è richiesto che il chiamato che non ha proceduto alla formazione dell’inventario possegga l’intero asse ereditario, bastando a tal fine anche soltanto il possesso di un singolo bene del de cuius, come ad esempio un effetto personale, ben sapendo della provenienza del bene stesso.

Al riguardo, d’altra parte, sia la vigente normativa ordinamentale che la corrente lettura giurisprudenziale ritengono che l’operatività dell’istituto giuridico in questione possa essere garantita, altresì, dalla semplice relazione materiale tra il delato e i beni ereditari, quand’anche il potere sugli stessi venga concretamente esercitato mediante terzi detentori.

(Cassazione 27/02/2019, n. 5755, e Cassazione 14/05/94, n. 4707)

IN SINTESI: La sufficienza del possesso di singoli beni ereditari con la certezza della loro provenienza, per provocare accettazione presunta dell’eredità in caso di mancata redazione dell’inventario da parte del chiamato, pur nell’esercizio dei poteri sui beni in oggetto tramite altri soggetti che ne abbiano la detenzione

Studio Legale Mauro