Testamento olografo contestato dagli eredi: è da considerarsi valido se al momento della sua redazione il testatore aveva capacità di autodeterminazione

Il giudice di legittimità, recentemente chiamato pronunciarsi sulla bontà di un testamento olografo – che è notoriamente la forma più semplice di negozio testamentario prevista dal nostro ordinamento giuridico – ha statuito che il testamento interamente scritto a mano dal testatore, e dallo stesso datato e sottoscritto, è da considerarsi valido purché, al momento della stesura della scrittura testamentaria impugnata, il de cuius, lungi dal trovarsi in una situazione di compromissione cognitiva tale da alterare in modo significativo le sue capacità di critica e di giudizio, potesse essere considerato capace di intendere e di volere, essendo cosciente dei propri atti e disponendo della necessaria capacità di autodeterminazione.

D’altra parte, a parere della Suprema Corte, la naturale incapacità di intendere e di volere a cui fa riferimento l’articolo 591 del Codice Civile, deve essere rigorosamente dimostrata proprio in relazione allo specifico momento di compilazione della scheda testamentaria da parte dell’ereditando, non potendosi desumere, in modo frettoloso e superficiale, dall’esistenza del testatore nel suo complesso, quale necessaria conseguenza di una sua affermata ed insanabile fragilità.

(Cassazione 04/03/2020, n. 6079)

IN SINTESI: Validità del testamento olografo contestato dagli eredi quando redatto da persona capace di intendere e di volere anche soltanto al momento della sua stesura

Studio Legale Mauro