Al chiamato all’eredità compete il diritto di stare in giudizio come rappresentante dell’eredità

Aprile 10, 2020by Studio Legale Mauro

In materia di passività gravanti sul patrimonio ereditario, va precisato che il delato che sia in possesso di beni o cespiti di un’eredità che non abbia ancora accettato né espressamente, né tacitamente, può, come convenuto, rappresentare gli interessi dell’asse ereditario in giudizio.

Egli, nondimeno, non può essere considerato soggetto passivo dei rapporti giuridici obbligatori che facevano capo al de cuius – non essendo ancora divenuto, di quest’ultimo, successore a titolo universale – e pertanto nei suoi riguardi non può essere formulata nessuna richiesta di condanna all’adempimento di un’obbligazione posta unicamente a carico del compendio ereditario.

Tuttavia, se un’azione del genere fosse comunque esperita contro di lui, il chiamato, allo scopo di evitare di subire la temuta condanna al pagamento del debito ereditario, una volta costituitosi in giudizio avrebbe l’onere di contestare specificamente i fatti addotti da controparte a sostegno della propria domanda, ribadendo la mancata acquisizione, da parte sua, della qualifica di erede.

Diversamente, ove con provvedimento incontrovertibile, perché passato in giudicato, venisse sancita, in via definitiva, l’esistenza del diritto di un contendente nei confronti di un altro, qualsiasi circostanza che si sarebbe potuto far valere in giudizio e che avrebbe potuto portare alla negazione di quello stesso diritto, non potrebbe più essere invocata a propria difesa in nessuna sede.

Volendo quindi esemplificare, risponderà così del debito ereditario, il chiamato all’eredità che, destinatario di un decreto ingiuntivo emanato per il pagamento di una quota del debito contratto in vita dal de cuius, non si opponga al provvedimento d’ingiunzione, e soltanto successivamente alla scadenza del termine per l’opposizione medesima, rinunci all’eredità e proponga opposizione a precetto per non rispondere di un’obbligazione oramai posta indiscutibilmente a suo carico.

(Cassazione 13/03/2020, n. 7249, e Cassazione 03/09/2007, n. 18534)

IN SINTESI: La legittimazione del delato a stare in giudizio in rappresentanza dell’eredità e in qualità di convenuto, senza che a ciò, in deroga al disposto di cui all’articolo 476 cod. civ., consegua accettazione tacita del compendio ereditario

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