Il rimborso delle spese affrontate dal chiamato all’eredità per lo svolgimento dell’attività di conservazione del patrimonio ereditario

Aprile 10, 2020by Studio Legale Mauro

Il diritto del delato che abbia rinunciato all’eredità ad ottenere, previa rendicontazione dell’attività svolta, la rifusione delle spese sopportate con denaro personale per il compimento, a titolo gratuito e nell’interesse altrui, di atti di gestione dei beni del de cuius

Come è noto, al delato che scelga di rinunciare all’eredità, l’art. 461 cod. civ. riconosce il diritto a conseguire la rifusione delle spese dallo stesso sopportate con risorse economiche proprie, per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, conservazione e amministrazione temporanea del patrimonio ereditario.

È d’altronde opinione comune di dottrina e giurisprudenza che tale disposizione possa trovare applicazione financo nei casi di successivo ritrovamento di una scrittura testamentaria o di decadenza dal diritto di accettare il compendio ereditario, ossia nelle ipotesi in cui la concreta offerta dell’eredità venga meno per motivi differenti dalla rinuncia.

In considerazione della retroattività della rinuncia all’eredità e del fatto che, per ciò, il soggetto rinunziante si considera come se non fosse mai stato titolare di nessuna delazione in suo favore al momento dell’aperta successione, ben si comprende il rinvio che il contenuto dell’articolo in commento effettua, in relazione caso di specie, alla regolamentazione normativa concernente la gestione di affari altrui.

Ne discende che l’attività di conservazione dei beni del de cuius posta in essere dal successibile in forza dell’articolo 460 cod. civ., risulterà essere stata realizzata nell’interesse altrui, giustificando così, a termini dell’art. 2031 cod. civ., il riconoscimento in capo a colui che ha svolto l’attività gestoria, del diritto alla rifusione delle spese sostenute.

Avendo però il delato proceduto a gestire i beni del de cuius anche a salvaguardia dei propri interessi patrimoniali, allo stesso non potrà essere riconosciuto alcun tipo di compenso, come del resto confermano le previsioni normative che chiaramente evocano la gratuità dell’attività di gestione in commento, stabilendo a favore del chiamato soltanto il rimborso delle spese affrontate al riguardo.

Va da sé che la prevista rifusione delle spese di cui si è detto comporta, altresì, un preciso dovere di rendicontazione dell’attività di conservazione dell’asse ereditario svolta dal chiamato all’eredità, il corretto adempimento del quale non solo consente di identificare senza incertezze gli esborsi sopportati dal delato ai fini suddetti, ma anche di esaminare nel dettaglio gli atti a cui le spese in oggetto si riferiscono, così da poter verificare se l’operato del chiamato stesso abbia eventualmente travalicato i limiti posti dal codice di diritto sostanziale all’azione di preservazione dei beni dell’ereditando allo scopo di evitare la realizzazione della fattispecie giuridica dell’accettazione tacita dell’eredità.

Studio Legale Mauro