Il chiamato all’eredità che ancora non possieda beni ereditari non è legittimato a rappresentare l’eredità in giudizio

Aprile 16, 2020by Studio Legale Mauro

A differenza di quanto stabilito dall’articolo 486 cod. civ. per il chiamato all’eredità che si trovi in possesso di beni del de cuius, il soggetto vocato alla successione che ancora non possieda parti del patrimonio ereditario non è legittimato a rappresentare l’eredità in giudizio .

Nei riguardi di quest’ultimo, pertanto, non sarà possibile né la prosecuzione di un procedimento giudiziale già avviato, né l’esperimento di una nuova azione.

Qualora, nondimeno, il chiamato all’eredità non possessore fosse comunque convenuto in giudizio e decidesse di costituirsi allo scopo di affermare la propria carenza di legittimazione passiva, l’autorità giudiziaria avrebbe il dovere di estrometterlo dal processo così instaurato.

Resta inteso che l’atto di costituzione in giudizio del chiamato finalizzato unicamente ad eccepire il predetto difetto di legittimazione passiva, non può essere considerato in alcun modo come una forma di accettazione tacita dell’eredità, essendo un atto del tutto compatibile con l’intenzione di non accettare il compendio ereditario.

(Cassazione 13/12/2018, ordinanza n. 32241, e Cassazione 03/08/2000, n. 10197)

IN SINTESI: il difetto di legittimazione passiva del soggetto vocato alla successione che ancora non possieda beni dell’ereditando; l’inidoneità della costituzione in giudizio mirante ad eccepire tale carenza di legittimazione, a rappresentare un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità; e il dovere del giudice di estromettere il chiamato dal processo.

Studio Legale Mauro