La capacità di succedere delle persone fisiche come forma di manifestazione della capacità giuridica riconosciuta alle stesse dal Codice Civile

Aprile 16, 2020by Studio Legale Mauro

La capacità di succedere per legge o per testamento di tutti i soggetti nati al momento dell’apertura della successione e la capacità giuridica prenatale o anticipata, parziale o quiescente, o provvisoria dei nascituri concepiti o non ancora concepiti alla morte del de cuius

La capacità di succedere rappresenta una manifestazione della capacità giuridica riconosciuta dall’articolo 1 del codice di diritto sostanziale alle persone fisiche, e coincide con l’attitudine a sostituire il defunto nella titolarità dei rapporti giuridici patrimoniali che all’ereditando stesso erano riconducibili.

La capacità di succedere quindi, al pari della capacità giuridica, si acquisisce al momento della nascita, ossia al realizzarsi dell’evento che si considera verificato con il primo vagito e con la prima respirazione polmonare del feto, senza che, al riguardo, sia richiesto il requisito aggiuntivo dell’idoneità a condurre una vita extrauterina.

Va poi rilevato che la possibilità, normativamente sancita, di subentrare nei rapporti giuridici del de cuius prevista, genericamente, per i nascituri concepiti, e in virtù invece di un testamento, per i nascituri non concepiti figli di persona vivente al momento dell’apertura della successione, non può rappresentare un’eccezione alla regola generale più sopra evidenziata.

Invero, la capacità di succedere stabilita per i nascituri resta subordinata al verificarsi dell’evento nascita, al punto che l’istituzione di erede di un nascituro viene segnalata come una fattispecie a formazione progressiva destinata a perfezionarsi proprio con la nascita dell’erede istituito.

Prima di allora, relativamente alla titolarità dei diritti di cui si tratta, si avrà semplicemente una situazione di pendenza che prevede un’anticipazione eccezionale di alcuni elementi della complessa fattispecie acquisitiva in esame, giacché eccezionalmente si consente che, al momento dell’apertura della successione, il chiamato possa non ancora esistere.

In tale contesto, relativamente alla capacità di succedere dei nascituri concepiti e di ricevere soltanto per testamento dei nascituri non concepiti, la dottrina ha parlato, nel tempo, di capacità parziale o quiescente, poiché condizionata dall’evento della nascita, di capacità provvisoria, ovvero di capacità giuridica prenatale o anticipata.

La delazione a favore di nascituri concepiti o non concepiti, ossia di soggetti non ancora venuti ad esistenza, non può quindi essere attuale, trattandosi invece di una delazione differita al momento della nascita. Fino a quel momento, pertanto, vi sarà vocazione ereditaria, ma non delazione, per quanto al vocato, per ovvi motivi, non sia riconosciuto né l’esercizio dei poteri di vigilanza, di conservazione e di amministrazione temporanea del patrimonio ereditario di cui all’art. 460 cod. civ., né il diritto di accettare o rinunciare all’eredità, presupponendo tutto ciò la sussistenza di una delazione attuale.

Va quindi segnalato, in conclusione, che la mancanza di attualità della delazione a cui si è fatto più sopra riferimento, rende altresì impossibile la decorrenza del termine di prescrizione previsto per l’accettazione dell’eredità.

Studio Legale Mauro