Assenza nel contratto preliminare del termine di stipula del contratto definitivo

Aprile 25, 2020by Studio Legale Mauro

Ma cosa accade se in un contratto preliminare di compravendita immobiliare non è stato indicato il termine per stipulare il rogito notarile definitivo ?
Vi è da dire che la data finale per la stipula del rogito, in difetto di espresse pattuizioni delle parti, può essere fissata dal giudice ai sensi dell’art. 1183 c.c.: “Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.

Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi”.

Qualora non sia fissata, il diritto alla stipula del rogito notarile si prescrive in 10 anni: “Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l’obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che l’inattività delle parti, ove si protragga per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, vale a dire dalla scadenza del termine, sia pur non essenziale, ivi fissato, determini, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., l’estinzione del diritto medesimo (cfr. Cass. n. 9086/1992; Cass. n. 14463/2011), al pari di quello, conseguente al relativo inadempimento, al risarcimento dei danni: salvi, naturalmente, gli effetti di eventuali atti interruttivi.

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