La Cassazione rivede criticamente un suo risalente orientamento interpretativo relativo al momento in cui il chiamato all’eredità acquisisce la qualità di erede beneficiato

La Suprema Corte di Cassazione, nel commentare criticamente il contenuto di una sua pronuncia risalente alla seconda metà degli anni settanta, e precisamente la sentenza n. 329 del 22 gennaio 1977, ha ribadito la volontà manifestata da tempo dal giudice di legittimità, di abbandonare valutazioni interpretative definite oramai remote e obsolete, secondo le quali ove il delato che non sia in possesso di beni ereditari, una volta che abbia proceduto all’effettuazione della dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, non rediga l’inventario del patrimonio del de cuius nei termini stabiliti dalla vigente normativa codicistica, decadrebbe dal beneficio d’inventario e dalla già acquisita qualità di erede.

Invero, a giudizio del Supremo Consesso, allorché il codice di diritto sostanziale statuisce che per l’accettazione beneficiata è necessaria una dichiarazione che venga preceduta o seguita dalla formazione dell’inventario, prospetta una fattispecie giuridica a formazione progressiva i cui elementi costitutivi sono rappresentati da ambedue gli adempimenti testé indicati.

Per la Cassazione, quindi, risulta attualmente arbitraria la scelta di assegnare ad uno soltanto di tali elementi costitutivi la capacità di determinare l’acquisto beneficiato dell’eredità, sebbene prevedendo il venir meno del beneficio in difetto dell’altro elemento della fattispecie giuridica in oggetto.

D’altra parte, conclude il giudice di legittimità, il fatto stesso che entrambi gli adempimenti in discorso siano considerati essenziali dalla norma, che la loro successione cronologica sia considerata sostanzialmente irrilevante dal Codice Civile, e che non sia stata prevista dall’ordinamento una disciplina differenziata dei rispettivi effetti giuridici, confermerebbe la bontà del più recente insegnamento giurisprudenziale in materia di accettazione beneficiata dell’eredità.

(Cassazione 12/04/2017, n. 9514)

IN SINTESI: L’arbitrarietà, a giudizio della Suprema Corte, dell’assegnazione alla sola dichiarazione effettuata dal delato che non sia nel possesso di beni ereditari, dell’idoneità a determinare l’acquisto beneficiato dell’eredità, per quanto con la previsione del venir meno del beneficio in caso di mancata redazione dell’inventario del patrimonio ereditario nel termine fissato dalla legge o prorogato dall’autorità giudiziaria.

Studio Legale Mauro