In tema di contratto preliminare, è stata superata la tesi dell’inammissibilità del preliminare di contratto preliminare, allorquando un simile accordo rivesta, per le parti, un interesse meritevole di tutela. Così, nel caso in esame il tenore dell’unica scrittura disponibile è tale, per compiutezza degli obblighi reciprocamente previsti, da configurare un contratto preliminare perfetto in ogni sua componente essenziale, cosicché sarebbe stato il secondo, prospettato, “compromesso” un’inutile duplicazione o una mera formalizzazione/precisazione di un accordo già raggiunto.
Tribunale Pisa, 05/05/2020, n.471


