La preminenza accordata dal legislatore e dalla giurisprudenza alla successione testamentaria rispetto alla successione legittima e alla successione necessaria

Maggio 18, 2020by Studio Legale Mauro

Il Supremo Collegio, con una recente statuizione, ha inteso ribadire la bontà di un’opinione già formulata dalla stessa Corte di Cassazione nei decenni passati, secondo la quale il titolo primario posto alla base della delazione dell’eredità è da individuare, certamente, nell’atto testamentario, tenuto conto che nel nostro ordinamento giuridico il diritto successorio è caratterizzato dalla preminenza accordata dal legislatore alla volontà del testatore.

Invero, rispetto a tale specie di atto di ultima volontà, la successione ab intestato, o legittima, può intervenire soltanto in via suppletiva.

L’applicazione della disciplina normativa della c.d. successione necessaria, poi, dipendendo obbligatoriamente dall’iniziativa giudiziaria del legittimario leso o pretermesso, opera unicamente in via correttiva.

Difatti, fino a quando, per esempio, il riservatario preterito non decida di esercitare l’azione di reintegrazione della quota di legittima, non solo non può essere considerato destinatario di alcuna vocazione ereditaria, ma non ha nemmeno la possibilità di accettare l’eredità.

Costui pertanto – qualora abbia proceduto alla redazione dell’inventario pur non essendo in possesso di beni dell’eredità – non può neppure perdere il diritto di accettare il compendio ereditario allorché non abbia proceduto ad effettuare la dichiarazione di accettazione nel termine di quaranta giorni dal compimento dell’inventario stesso, come invece normalmente accade in virtù del disposto di cui all’articolo 487 cod. civ.

(Cassazione 20/06/2019, n. 16623, e Cassazione 28/10/74, n. 3220)

IN SINTESI: Il testamento quale titolo primario posto alla base della delazione ereditaria, e la natura suppletiva della successione legittima e correttiva della successione necessaria

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