L’indegnità a succedere del genitore e l’esigenza di evitare che l’indegno, per mezzo dei figli minori chiamati all’eredità, ottenga comunque benefici dalla successione ereditaria

Maggio 18, 2020by Studio Legale Mauro

L’indegnità a succedere del genitore: l’esclusione dell’indegno dall’esercizio del diritto di usufrutto legale e dall’amministrazione dei beni dell’eredità pervenuti ai figli minori che succedono per rappresentazione o per ragioni proprie; il riconoscimento di tali diritti al genitore non indegno e l’eventuale nomina di un curatore per la sola amministrazione del compendio ereditario; e, in ogni caso, la destinazione dei frutti percepiti da detti beni ereditari al mantenimento della famiglia.

Allorché il Codice Civile, intendendo definire ulteriormente gli effetti della pronuncia d’indegnità, statuisce che al genitore dichiarato indegno a succedere non sia riconosciutoin relazione ai beni ereditari devoluti ai figli minori che succedono al defunto per rappresentazione o per ragioni proprie – né l’esercizio del diritto di usufrutto legale di cui all’articolo 324 cod. civ., né l’amministrazione che spetterebbe ai genitori ai sensi dell’articolo 320 cod. civ., emerge chiaramente che la finalità manifesta perseguita dalla normativa codicistica è inevitabilmente quella di evitare che la persona non meritevole di subentrare nei rapporti patrimoniali che facevano capo al de cuius, ottenga, anche soltanto in modo indiretto, benefici o vantaggi dalla successione ereditaria dalla quale risulti essere stata esclusa.

In casi del genere, occorrerà quindi fare riferimento al dettato normativo previsto dall’articolo 334 cod. civ., in virtù del quale l’amministrazione e l’usufrutto legale dei beni dell’eredità spettanti ai figli devono essere assegnati al genitore non indegno.

Tuttavia, ove l’indegnità coinvolga anche quest’ultimo, in applicazione analogica della lettera di cui all’articolo 334 del codice di diritto sostanziale, la sola amministrazione dell’eredità (e quindi non anche il diritto di usufrutto legale) dovrà essere attribuita ad un curatore appositamente nominato, al quale, però, secondo un’isolata opinione dottrinaria, andrebbe riconosciuto financo l’usufrutto legale di cui qui si tratta.

Ciò nondimeno, il genitore o i genitori dichiarati indegni, potranno continuare a giovarsi, in ambito familiare, del mantenimento previsto dall’articolo 324 cod. civ., al soddisfacimento del quale devono necessariamente concorrere anche i frutti percepiti dai beni ereditari pervenuti ai figli minori.

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