La rappresentazione ereditaria: nozione, ambito di operatività e natura giuridica

Giugno 16, 2020by Studio Legale Mauro

L’istituto giuridico della rappresentazione: caratteristiche generali, presupposti applicativi, fonte dell’istituto e le teorie dottrinali della conversione legale della vocazione ereditaria, della vocazione indiretta, della delazione indiretta e della finzione giuridica.

Allorché, nell’ambito di una successione ereditaria, il chiamato all’eredità non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato del de cuius, trova applicazione l’istituto giuridico della rappresentazione, previsto e disciplinato dall’articolo 467 del Codice Civile, in forza del quale i discendenti (c.d. rappresentanti) subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente (c.d. rappresentato).

L’istituto della rappresentazione agisce sia in relazione alla successione legittima che a quella testamentaria. Per quest’ultimo tipo di successione, però, la fonte della rappresentazione è individuabile unicamente nella legge, giacché ove fosse costituita dalla volontà del testatore si dovrebbe più propriamente parlare di sostituzione ordinaria.

Quanto alla natura giuridica dell’istituto in commento, l’elaborazione teorica ha proposto alcune interessanti teorie di cui, almeno riassuntivamente, è doveroso anche in questa sede dare conto.

Secondo una parte dell’insegnamento dottrinario, per esempio, la rappresentazione comporterebbe una conversione legale della vocazione ereditaria del rappresentato in quella del rappresentante.

Per un diverso orientamento dottrinale, invece, il rappresentante sarebbe destinatario di una vocazione ereditaria indiretta, e la sua, pertanto, a differenza di quella del rappresentato, sarebbe soltanto una chiamata all’eredità per relationem.

A giudizio di altri autori, poi, tenuto conto che il rappresentante succede al rappresentato – nella medesima posizione – soltanto qualora quest’ultimo non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato del de cuius, al discendente verrebbe indirizzata una delazione indiretta, e il compendio ereditario, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, sarebbe il medesimo.

Taluni giuristi, infine, sono persino arrivati a sostenere che l’istituto giuridico della rappresentazione costituirebbe una mera finzione giuridica, ideata dal legislatore per consentire al rappresentante di subentrare nel luogo e nel grado del proprio ascendente.

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