“Pactum fiduciae” in società immobiliare e forma del contratto

Il “pactum fiduciae” che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, perché tale patto deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili.

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9139

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