Le modificazioni apportate da uno dei condòmini, in violazione del divieto previsto dal regolamento di condominio, connotano tali opere come abusive e pregiudizievoli al decoro architettonico dell’edificio e configurano l’interesse processuale del singolo condòmino che agisca in giudizio a tutela della cosa comune.
Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, n.17965


