Il trasferimento della servitù su altra porzione dello stesso fondo servente comporta l’estinzione del diritto originario e la sua sostituzione con il nuovo diritto derivante dalla traslazione

Agosto 28, 2020by Studio Legale Mauro

Il trasferimento della servitù su altra porzione dello stesso fondo servente, tanto nel caso in cui sia offerto dal proprietario di quest’ultimo (art. 1068 c.c., comma 2) che nell’ipotesi in cui sia richiesto dal proprietario del fondo dominante (art. 1068 c.c., comma 3) comporta, quando il diritto reale sia esercitato su una specifica porzione ben individuata del fondo servente – come nel caso di servitù di passaggio incidente su un determinato tracciato – l’estinzione del diritto originario e la sua sostituzione con il nuovo diritto derivante dalla traslazione, analogamente a quanto avviene nel diverso caso, disciplinato dall’art. 1068 c.c., u.c., di trasferimento del diritto reale su diverso fondo dello stesso proprietario.

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, n.17781

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