Insidie tra l’impugnazione della delibera approvativa di una spesa condominiale e l’opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali

Aprile 25, 2021by Studio Legale Mauro

Sono nulle le delibere con cui, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135, nn. 2) e 3), c.c. e che è sottratta al metodo maggioritario, mentre sono, invece, meramente annullabili le delibere aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di delibere assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, sicchè la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della delibera assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità della stessa delibera, a condizione, però, che quest’ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione – ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione, che va considerata inammissibile e rilevabile d’ufficio dal giudice.

Cassazione civile sez. un., 14/04/2021, n.9839

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