Mediazione negoziale atipica: il procacciatore di affari è equiparato al mediatore ed ha diritto alla provvigione solo se iscritto nell’apposito albo

Aprile 25, 2021by Studio Legale Mauro

In merito alla figura del cd. procacciatore di affari, è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell’ambito di applicabilità della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2 comma 4 che, per l’appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell’affare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dell’affare siano altre tipologie di beni e segnatamente beni mobili, l’obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per l’esercizio di questa attività è richiesta l’iscrizione nell’albo degli agenti di affari in mediazione di cui alla citata L.n. 39 del 1989 art. 2 (ora, a seguito di abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività deve avvenire alla Camera di Commercio ai sensi del D.Lgs n. 59 del 2010 art. 73), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione”. Sulla base della citata sentenza, la figura del procacciatore di affari viene equiparata a quella del mediatore, con conseguente ritenuta applicabilità dell’art. 6 L. 39 del 1989 (secondo cui “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”), per cui hanno diritto alla provvigione solo i mediatori ed i procacciatori di affari che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla Camera di Commercio.

Tribunale Torino sez. IV, 16/10/2020, n.3614

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