La configurabilità del delitto di fittizia intestazione di beni postula necessariamente che l’operazione negoziale attenga a soggetti ed a beni suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale: in assenza di tale presupposto oggettivo difetta l’elusione delle disposizioni normative e la finalità perseguita resta sul piano dell’irrilevanza.
Cassazione penale sez. VI, 16/07/2020, n.24436


