Incostituzionale la proroga sino al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato

Giugno 24, 2021by Studio Legale Mauro

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv., con modificazioni, nella l. 26 febbraio 2021, n. 21, che ha disposto la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Il legislatore ha prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio, quale quella della sospensione delle predette espropriazioni immobiliari, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco. Diversamente dalla disciplina processuale generale che si è adattata, tempo per tempo, alla necessità di una graduale ripresa la prevista sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è invece rimasta invariata nei suoi presupposti fino alla seconda proroga, oggetto delle censure in esame sacrificando i creditori procedenti che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall’emergenza epidemiologica.

Corte Costituzionale, 22/06/2021, n.128

Studio Legale Mauro