Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona; deve trattarsi di un danno da stress o da patema d’animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici (fattispecie relativa all’esistenza del danno lamentato per il patema d’animo subito in conseguenza del ritardo – integrante un incontestato adempimento tardivo – nell’accredito di una cospicua somma di denaro da parte della banca, che aveva provocato al correntista notti insonni e la necessità di assumere psicofarmaci).
Cassazione civile sez. I, 13/09/2021, n.24643