Il committente, con la consegna dell’opera all’appaltatore, non perde la custodia sul bene

Gennaio 1, 2022by Studio Legale Mauro

Nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto il committente è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse con l’unica eccezione del caso fortuito (fattispecie relativa alla responsabilità del titolare dell’immobile soprastante e della ditta che avevano eseguito dei lavori di ristrutturazione per i danni subiti dall’appartamento di proprietà del danneggiato a seguito dell’allagamento che si era verificato a cagione anche dell’errata installazione di alcuni serramenti in un cavedio).

Cassazione civile sez. III, 28/12/2021, n.41709

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