Solo il compossessore “pro indiviso” di un immobile, che poi consegua il possesso esclusivo di fatto ed incontestato di una porzione di esso in esito a divisione, può invocare, ai fini dell’usucapione di tale porzione, anche il precedente compossesso, in virtù della sopravvenuta qualità di successore nel compossesso degli altri condividenti e della possibilità, prevista dall’art. 1146, comma 2, c.c., di accessione del proprio possesso a quello esercitato dai condividenti medesimi.
Cassazione civile sez. II, 01/12/2021, n.37736