Atteso che il decreto di trasferimento immobiliare comporta il trasferimento del bene purgato e libero da pesi, il conservatore ha l’obbligo di procedere immediatamente alla cancellazione di questi

Il decreto di trasferimento immobiliare ex articolo 586 del Cpc, tanto nell’espropriazione individuale che in quella concorsuale che si svolga sul modello della prima, implica l’immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il conservatore dei registri immobiliari (o, secondo l’attuale definizione, direttore del servizio di pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale del territorio istituito presso l’Agenzia delle Entrate) di procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondizionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in parola. 

Cassazione civile sez. II – 08/02/2022, n. 4005 

Studio Legale Mauro

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