Qualora nel corso del processo di divisione relativo ad immobile uno dei condividenti trasferisce ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art 111 c.p.c., per cui il giudizio prosegue tra le parti originarie e l’acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato, ma, se abbia acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, non gli può essere opposta la sentenza che lo definisce.
Cassazione civile sez. II, 06/02/2024, n.3331
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