Garanzia per i vizi della cosa venduta: spetta all’acquirente l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.

Cassazione civile sez. II – 09/05/2023, n. 12337

Studio Legale Mauro

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