Sulle azioni risarcitorie che può esperire l’appaltatore nel caso di materiali viziati acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto

In tema di appalto, l’appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell’acquirente successivo nell’ipotesi della cd. “vendita a catena”, potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all’inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l’azione contrattuale ex art. 1494, comma 2 c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l’appalto, a quella ex art. 1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c., in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.

Cassazione civile sez. II – 09/05/2023, n. 12337

Studio Legale Mauro

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