Immobile pignorato e diritto di voto

Novembre 10, 2023by Studio Legale Mauro0

Qualora l’immobile staggito sia ricompreso in un edificio condominiale, il debitore esecutato conserva la legittimazione a partecipare all’assemblea e alle relative deliberazioni, per la quota millesimale di sua spettanza, fino a quando non sia stato emesso il decreto traslativo, essendo detta legittimazione collegata allo status di condomino, e quindi alla titolarità del diritto dominicale sull’immobile medesimo. Nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione, avvalendosi del potere attribuitogli dall’art. 559 c.p.c., comma 2 – nel testo, applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal d.lg. n. 149 del 2022, nomini custode dell’immobile pignorato una persona diversa dal debitore, in assenza di un’espressa previsione normativa ad hoc, e salvo che il giudice dell’esecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo, la partecipazione alle assemblee condominiali non può ritenersi inclusa fra i compiti dell’ausiliario.

Cassazione civile sez. II, 19/10/2023, n.29070

Studio Legale Mauro – avvocato immobiliarista

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