La creazione di un fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace mediante azione revocatoria ordinaria

La creazione di un fondo patrimoniale, anche se effettuata da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito. Tale atto, rendendo i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), riduce la garanzia generale spettante ai creditori e, pertanto, può essere dichiarato inefficace attraverso l’esperimento di un’azione revocatoria ordinaria. Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre, non soltanto nell’ipotesi in cui l’atto di disposizione riduca significativamente il patrimonio, ma anche quando determini una mera variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito. Pertanto, sul creditore grava l’onere di dimostrare tali modificazioni della garanzia patrimoniale mentre il debitore deve provare la capienza del suo patrimonio residuo. Laddove il fondo patrimoniale sia costituito successivamente all’assunzione del debito, ai fini della cd. “scientia damni”, è sufficiente la prospettazione di un danno meramente potenziale, essendo irrilevante tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la partecipazione del terzo.

Corte appello Roma sez. IV, 20/09/2023, n.5941

Studio Legale Mauro

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