La regolarità urbanistica è condizione per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di un immobile

La pronuncia giudiziale ex art.2932 c.c., avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l’autonomia negoziale delle parti; in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1-bis dell’art. 29 l. n. 52 del 1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell’immobile medesimo.

Cassazione civile sez. II, 19/07/2022, n.22660

Studio Legale Mauro

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