Nelle compravendite immobiliari, la regolarità catastale ed urbanistica dell’immobile costituisce un requisito essenziale per l’operatività degli effetti traslativi del negozio, con la conseguenza che – se l’immobile presenta irregolarità catastali ed urbanistiche – pur potendo costituire validamente oggetto di contratto preliminare – non può essere validamente compravenduto e non è nemmeno possibile trasferirne la proprietà per effetto della pronuncia del giudice di cui all’art. 2932 c.c..
Tribunale Milano sez. IV, 15/06/2022, n.5355


