L’attività di mediazione comprende tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile

L’attività di mediazione non si limita solo al materiale contatto tra il mediatore e l’acquirente, ma comprende tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile (reperimento dell’altro cliente, ricezione dell’incarico, assunzione di informazioni sul bene venduto, organizzazione della struttura di intermediazione etc.) e che, tramite il complesso di attività, pone fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con il venditore. Pertanto, se un segmento pur importante dell’attività — quale la visita dell’immobile — viene svolto tramite l’ausiliario, non per questo si deve imputare necessariamente a costui lo svolgimento dell’attività mediatoria in senso proprio. L’attività consistente nei contatti telefonici e nell’accompagnamento dei potenziali acquirenti alle visite dell’immobile, qualora compiuti da collaboratori del mediatore iscritto, non costituiscono atti a rilevanza esterna tali da richiedere l’iscrizione del collaboratore all’apposito albo.

Cassazione civile sez. II, 24/01/2024, n.2389

Studio Legale Mauro

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