L’intermediazione immobiliare. Diritti e obblighi

Ai sensi dell’art. 1755 c.c. il diritto al compenso provvigionale in capo al mediatore sorge tutte le volte in cui “l’affare è concluso per effetto del suo intervento”; è necessario che la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell’intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”(da ultimo Cass. Civ., sez. II, ord. n. 11443 dell’08.04.2022, Rv. 664384-01).

Tale principio, espresso costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche quando a concludere l’affare siano soggetti diversi rispetto alle parti originarie, in quanto “la realizzazione del risultato economico perseguito dalle parti prevale su ogni altra considerazione, qualora il suddetto risultato sia stato raggiunto per effetto dell’intervento del mediatore. Sicché il diritto al compenso spetta a quest’ultimo” (Cass. n. 25851/2014).

Vi è poi l’art. 1759 c.c.,  onera il mediatore di informare le parti delle circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare. La norma afferma infatti che “Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso”.

In tema di responsabilità del mediatore, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “il mediatore- tanto nell’ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell’ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) ha, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, c.c., l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l’obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell’affare”; “dalla lettura combinata dell’art. 1759, comma 1, c.c. con gli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché con la disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989, si desume, invero, la natura professionale dell’attività del mediatore, il quale (pur non essendo tenuto, se non in forza di uno specifico impegno contrattuale, a svolgere apposite indagini di natura tecnico – giuridica) riveste comunque un ruolo che gli permette di “svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell’affare”, a norma dell’art. 3, comma 1, legge n. 39/1989 (cfr. in motivazione Cass. Ordinanza n. 11371 del 02/05/2023, Cass. Sez. 3, n. 6389 del 2001; Sez. 3, n. 5107 del 1999).

Studio Legale Mauro

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