Nel determinare la normale tollerabilità dei rumori occorre verificare il luogo in cui l’immobile si trova

Il limite della normale tollerabilità costituisce un criterio oggettivo e relativo: oggettivo perché la rumorosità deve essere valutata in relazione alla reattività dell’uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate alle immissioni; relativo nel senso che deve aversi riguardo al caso concreto, alle condizioni naturali e sociali dei luoghi, alle abitudini della popolazione, al contesto produttivo, nel quale si svolge l’attività che si assume lesiva, e all’entità degli interessi in conflitto (nella specie, l’immobile, a vocazione originariamente produttiva, era stato adibito ad uso abitazione e si trovava in una zona a vocazione esclusivamente produttiva, sicché il limite della tollerabilità era inevitabilmente diverso e senz’altro maggiore di quello proprio di una zona residenziale).

Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, n.18087

Studio Legale Mauro – avvocato immobiliarista

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