I diritti di abitazione e uso riconosciuti al coniuge superstite spettano anche al coniuge separato senza addebito

I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.

Cassazione civile sez. II, 26/07/2023, n.22566

Studio Legale Mauro

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