Non integra un vizio redibitorio la difformità dell’immobile sotto il profilo della potenzialità edificatoria

In materia di vendita immobiliare, se viene fornita una falsa rappresentazione della realtà riguardo alla potenzialità edificatoria di un terreno ciò può configurare l’ipotesi dell’errore di fatto su una qualità dell’oggetto nel caso in cui le parti abbiano concluso il contratto ignorando la vera natura del bene; se invece sia stata garantita la destinazione edificatoria del suolo, la fattispecie può essere ricondotta nell’ambito della garanzia prevista dall’art. 1489 c.c. in materia di cosa gravata da oneri non apparenti. P Le eventuali diverse determinazioni delle competenti autorità in materia urbanistica possono poi determinare, in applicazione dell’istituto della presupposizione, la risoluzione del contratto di compravendita di un immobile che le parti abbiano concluso nel comune presupposto della sua edificabilità, sempreché tale fatto non abbia costituito oggetto di espressa regolamentazione. In nessun caso sono applicabili alla fattispecie gli artt. 1490 e 1492 c.c., relativi ai vizi redibitori, che attengono esclusivamente alla materialità del bene venduto.

Cassazione civile sez. II, 15/05/2024, n.13435

Studio Legale Mauro

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