Se il conduttore arreca gravi danni all’immobile il locatore può rifiutarne la restituzione finché il conduttore non abbia pagato tali somme

In materia di locazione, quando il conduttore abbia cagionato gravi danni all’immobile preso in locazione o compiuto sul medesimo innovazioni non permesse tanto da rendere necessario per l’esecuzione dei lavori di ripristino l’esborso di somme di ingente entità in base all’economia del contratto e, comunque, tenuto conto delle condizioni delle parti, il locatore può rifiutare legittimamente di ricevere la restituzione dell’immobile finché queste somme non siano state pagate dal conduttore che, versando in mora, ai sensi dell’art. 1220 c.c., è tenuto anche al pagamento del canone a norma dell’art. 1591 c.c., quand’anche abbia smesso di servirsi dell’immobile per l’uso pattuito.

Corte appello Roma sez. VIII, 09/03/2023, n.1719

 

Studio Legale Mauro – avvocato immobiliarista

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