Quesito della settimana – Cosa fare se trovo dei vizi nell’immobile che ho acquistato?

Se hai acquistato un immobile e hai scoperto dei vizi o difetti che ne compromettono il valore o l’uso, hai diritto alla risoluzione del contratto, alla riduzione del prezzo o al risarcimento del danno. Per far valere i tuoi diritti, devi denunciare i vizi al venditore entro 8 giorni dalla consegna o dalla scoperta e avviare la causa in tribunale entro 1 anno dalla consegna qualora non si raggiunga un accordo con il venditore . La garanzia è esclusa se l’acquirente era a conoscenza dei vizi.

I vizi dell’immobile sono difetti funzionali o strutturali della cosa venduta che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore o la rendono inidonea all’uso cui è destinata. Secondo il Codice Civile, i vizi dell’immobile comprendono tutti i difetti di realizzazione con materiali non idonei e/o non a regola d’arte

Quindi, se hai scoperto dei vizi nell’immobile che hai acquistato, devi darne comunicazione al venditore attraverso una notifica chiamata denuncia dei vizi. È bene effettuare questa comunicazione per iscritto, preferibilmente con raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica certificata ed entro il termine temporale stabilito per legge che corrisponde a 8 giorni dalla scoperta delle criticità.

Se l’immobile oggetto della vendita presenta dei vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, l’acquirente può esercitare l’azione volta ad ottenere la riduzione del prezzo pattuito. Spetta al giudice stabilire l’ammontare della somma da restituire all’acquirente in base alla riduzione di valore del bene. La riduzione del prezzo va quindi operata diminuendo il prezzo pattuito in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi o della diversità di essa rispetto alla cosa negoziata: il compratore deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi.

La risoluzione del contratto di compravendita al contrario può essere richiesta dall’acquirente qualora l’immobile presenti dei vizi tali da renderlo inidoneo all’uso cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. In tal caso, l’acquirente ha diritto alla restituzione della somma pagata e il venditore è tenuto a restituire il prezzo ricevuto. In alternativa, l’acquirente può chiedere la riduzione del prezzo pattuito.

Studio Legale Mauro

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