La donazione remuneratoria consiste in un’attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario; anche la donazione remuneratoria è soggetta ai medesimi requisiti di forma scritta ad substantiam della donazione ordinaria. Il contratto soggiace alle condizioni di forma previste dall’art. 782 c.c. e pertanto si dovrà procedere con atto pubblico.
L’invalidità od inefficacia della donazione remuneratoria effettuata dal “de cuius” per accertato difetto del requisito legale della forma scrìtta, si traduce non in una domanda di ripetizione o restituzione della somma donata, bensì semplicemente nella riconduzione del donativo all’interno dell’asse ereditario, con le relative conseguenze in tema di divisione tra coeredi.


