L’attività di mediazione non si limita solo al materiale contatto tra il mediatore e l’acquirente, ma comprende tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile (reperimento dell’altro cliente, ricezione dell’incarico, assunzione di informazioni sul bene venduto, organizzazione della struttura di intermediazione etc.) e che, tramite il complesso di attività, pone fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con il venditore. Pertanto, se un segmento pur importante dell’attività – quale la visita dell’immobile – viene svolto tramite l’ausiliario, non per questo si deve imputare necessariamente a costui lo svolgimento dell’attività mediatoria in senso proprio. L’attività consistente nei contatti telefonici e nell’accompagnamento dei potenziali acquirenti alle visite dell’immobile, qualora compiuti da collaboratori del mediatore iscritto, non costituiscono atti a rilevanza esterna tali da richiedere l’iscrizione del collaboratore all’apposito albo.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|| n. 2389


